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INPS – Dettaglio Prestazione: NASpI: indennità mensile di disoccupazione

VALIDITA’ E DURATA

L’indennità di disoccupazione NASPI spetta a:

  • dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se presentata domanda, fino all’ottavo giorno . dal giorno successivo alla presentazione della domanda, a condizione che questa sia presentata dopo l’ottavo giorno dalla cessazione, ma nell’ambito delle disposizioni di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo all’interruzione della gravidanza, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o cessazione se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Dal giorno successivo alla domanda se la domanda è presentata dopo l’ottavo giorno, ma entro i termini di legge;
  • dal trentottesimo giorno successivo alla risoluzione per giusta causa se la richiesta è avanzata entro il termine di trentotto giorni. Dal giorno successivo al deposito della domanda, se depositata dopo il trentottesimo giorno successivo al licenziamento, ma nei limiti di legge

L’eventuale reintegrazione entro gli otto giorni successivi al licenziamento avrà effetto non daranno luogo all’assunzione del servizio e in caso di cessazione involontaria del suddetto reimpiego, dovrà essere presentata nuova domanda NASPI (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

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Il NASpI è mensile

strong> pagate per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni. Nel calcolo della durata non si tiene conto dei periodi contributivi che hanno già comportato l’erogazione dell’indennità di disoccupazione. Parimenti, non viene calcolato il contributo che ha erogato le prestazioni ottenute in una tantum.

Non essendo state erogate prestazioni, sono sempre utili per loro i periodi di contribuzione dei rapporti di lavoro o di lavoro successivi all’ultimo sussidio di disoccupazione determinazione della durata di una nuova NASpI.

I tempi di fruizione della NASpI sono coperti da un contributo fittizio (circolare INPS 12 maggio 2015, n. 94).

Coloro che intendono avviare un’attività imprenditoriale autonoma o individuale o sottoscrivere una quota del capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto di reciprocità comporti la prestazione di lavoro da parte del socio, previa accoglimento della domanda per NASpI può richiedere il pagamento anticipato e una tantum da NASpI.

QUANTO DEVE

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Il livello di servizio corrisponde al 75% della retribuzione media mensile, imponibile per i contributi previdenziali degli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore rispetto a quello di legge Importo di riferimento rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat e comunicato annualmente dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (1.250,87 euro per il 2022).

NASpI è scontato del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del sesto mese di utilizzo. La riduzione avviene a partire dall’ottavo mese se il beneficiario ha 55 anni al momento della presentazione della domanda.

Se lo stipendio medio è superiore al suddetto importo annuo di riferimento (1.250,87 euro per il 2022), il l’importo del beneficio corrisponde invece al 75% dell’importo annuo di riferimento legale più il 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo legale. In ogni caso, l’importo dell’indennità non deve superare un limite massimo stabilito dalla legge, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice Istat e annunciato ogni anno dall’INPS con circolare pubblicata sul sito (pari a 1.360 per il 2022, 77 Euro).

Il trattamento di fine rapporto è calcolato sulla base dei contributi previdenziali degli ultimi quattro anni (inclusi elementi continuativi e non continuativi e mensilità aggiuntive), diviso per le settimane contributive complessive (a prescindere dalla verifica del minimo) e moltiplicato per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo della compensazione viene ridotto nei seguenti casi:

  • attività esercitata in modo autonomo generando un reddito annuo, quello di un’imposta lorda pari o inferiore a quella di cui all’articolo 13 del TUIR – Decreto del Presidente della Repubblica om 22 dicembre 1986, n. 917 – e cioè 5.500 euro per l’anno 2022. Il compenso è ridotto dell’80% del reddito previsto, in base al periodo compreso tra l’inizio dell’attività e la fine del compenso o, se precedente, la fine dell’anno . Il beneficio ridotto sarà mantenuto solo se ricorrono le seguenti condizioni:
    • Che il beneficiario fornisca all’INPS il probabile reddito annuo.In caso di entrata in amministrazione separata o se il lavoro autonomo esisteva già al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il richiedente deve indicarlo nella domanda NASpI e deve dichiarare il reddito annuo che potrà percepire da tale attività. Il reddito atteso deve essere dato, anche se nullo. In alternativa, il richiedente può denunciare tale reddito tramite il modulo NASpI-COM entro un mese dalla presentazione della domanda. Nel caso di lavoro autonomo che inizia dopo la presentazione della domanda, il beneficiario deve darne comunicazione alla NASpI entro un mese dall’inizio dell’INPS e fornire una stima del reddito annuo utilizzando il modello NASpI-COM. La mancata comunicazione entro i suddetti termini dell’esercizio del rapporto di lavoro e del relativo reddito presunto – anche se pari a zero – comporterà la decadenza dalla NASpI. Le persone iscritte all’autogestione e le persone che esercitano un’attività autonoma devono dichiarare ogni anno il reddito annuo previsto,
    • che il datore di lavoro o l’utente (in caso di contratto di locazione) non è il datore di lavoro o dall’utente, per il quale l’interessato stava lavorando al momento della cessazione del rapporto di lavoro che ha dato origine alla NASpI e che non ha nei suoi confronti rapporti di affiliazione/controllo o rapporti di titolarità paritaria;
  • se il titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo parziale pone fine a uno dei rapporti di lavoro – a seguito di preavviso, dimissioni per giusta causa o risoluzione amichevole del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, legge n. 604, modificata dall’articolo 1, comma 40, legge 28 giugno 2012, n pari o inferiore alle trattenute dovute, ovvero pari a 8.173,91 euro per l’anno 2022, e che il beneficiario comunica all’INPS entro un mese dalla richiesta dei benefici il reddito annuo previsto dal/i rapporto/i in essere, anche se pari a zero. In tal caso, la NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% della retribuzione attesa, in base al periodo compreso tra l’inizio del rapporto di lavoro e la data di fine dell’indennità o di fine anno, se precedente. Il richiedente NASpI deve informare l’INPS dell’attività in corso apponendo sulla domanda la relativa dichiarazione e obbligatoriamente integrandola con l’indicazione del reddito annuo che intende percepire da tale attività. Il reddito atteso deve essere fornito, anche se è zero. In alternativa, il richiedente può denunciare il suddetto reddito entro un mese dalla presentazione della domanda tramite il modello NASpI-Com. La mancata denuncia dell’attività lavorativa e del relativo reddito presunto – anche nullo – entro i predetti termini al momento della presentazione della domanda o entro il predetto termine comporta la decadenza dalla NASpI. Il conto economico annuale deve essere rinnovato ogni anno;
  • Reintegrazione con contratto a tempo determinato, con o senza obbligo di risposta alle chiamate, alle condizioni previste dalla circolare INPS 29 luglio 2015, n.142 e dal messaggio del 16 marzo, 2018, n.1162.

In caso di lavoro occasionale, il compenso NASpI è interamente cumulabile con il compenso derivante dall’esecuzione di tale tipologia di lavoro, fino ad un compenso massimo di 5.000 euro per l’anno solare (art. 54 bis, comma 4, decreto legislativo 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96 e circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 ).

Anche nel caso di servizio alla comunità, le somme percepite dai volontari sono integralmente cumulabili con la NASpI e il beneficiario non deve effettuare alcuna comunicazione all’INPS sull’andamento del il servizio sociale e l’importo dell’indennità annua percepita (per maggiori informazioni si veda avviso del 28 aprile 2022, n. 1800)

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L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale, oppure tramite bonifico bancario presso l’ufficio postale del CAP di residenza o luogo di residenza del richiedente. Il conto corrente deve essere intestato o intestato al richiedente del servizio.

Secondo la normativa vigente, le pubbliche amministrazioni non possono pagare in denaro prestazioni il cui importo netto ecceda la soglia di legge (attualmente 1.000 euro).

SOSPENSIONE E PERDITA

Il servizio è sospeso in caso di:

  • reintegrazione > con contratto di lavoro subordinato non superiore a sei mesi. L’indennità è automaticamente sospesa per la durata del rapporto di lavoro sulla base delle prescritte comunicazioni, salvo che il beneficiario non comunichi il probabile reddito annuo ai fini dell’accredito e purché il reddito sia inferiore a 8.173,91 euro;
  • nuova occupazione nei paesi dell’UE o con i quali l’Italia ha accordi bilaterali di assicurazione contro la disoccupazione, o in paesi extra-UE (vedi paragrafo successivo sul lavoro all’estero).

Il lavoratore perde il diritto alle prestazioni se:

  • perde lo stato di disoccupazione;
  • assume un rapporto di lavoro subordinato per più di sei mesi o per un tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il probabile guadagno che ne deriva entro un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data della domanda se il rapporto di lavoro prima che la domanda sia passata m edesima;
  • non comunica, entro un mese dalla domanda NASpI, il reddito annuo che prevede di derivare dal/i lavoro/i part-time che rimarranno in essere al momento della presentazione della conseguente domanda NASpI al momento della cessazione di qualsiasi altro impiego che potrebbe aver ricoperto;
  • intraprende un lavoro autonomo o part-time, senza INPS, il reddito annuo previsto entro un mese dall’inizio o dalla presentazione della domanda, se il lavoro autonomo o l’ammissione all’amministrazione indipendente esistevano prima l’applicazione;
  • soddisfa i requisiti per la vecchiaia o il pensionamento anticipato;
  • il diritto all’indennità di invalidità e non elegge l’indennità NASpI;
  • non partecipa nei casi previsti dall’articolo 21, comma 7 del D.Lgs. 150/2015, in assenza di motivo legittimo, alle iniziative di orientamento predisposte dagli uffici per l’impiego.

Tutte le persone iscritte al conto speciale devono dichiarare il reddito probabile – anche zero – anche senza lavoro. Tale dichiarazione deve essere resa in via prioritaria all’atto dell’iscrizione o, in alternativa, entro un mese dalla data di presentazione della stessa, pena la decadenza. Puoi verificare di essere iscritto alla contabilità speciale controllando la tua dichiarazione dei contributi.

L’articolo 21, D.Lgs. 150/2015, rafforza i meccanismi di condizionalità per la richiesta del sussidio di disoccupazione, integrando e chiarendo quanto previsto dall’art. 7, D.lgs 22/2015, sull’obbligo di partecipazione alle politiche attive per i disoccupati. Ai sensi dell’articolo 21, il mancato rispetto degli obblighi comporterà sanzioni proporzionate, che vanno da una frazione o un mese di riduzione dell’indennità, alla decadenza dalla NASpI e alla disoccupazione.

Per lavorare all’estero:

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  • Cercare lavoro in un paese dell’UE, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda > il diritto all’indennità di disoccupazione ai sensi dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009 è mantenuto per un massimo di tre mesi e il lavoratore non è soggetto a condizionalità; dal primo giorno del quarto mese si mantiene il diritto al beneficio, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle relative sanzioni;
  • Se ti rechi in un paese dell’UE, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda o in un paese non UE per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro, mantieni il diritto a ricevere il beneficio, ma nel rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 150/2015, la cui violazione comporta l’applicazione delle relative sanzioni;
  • a un Paese extracomunitario in cerca di lavoro è preservato il diritto a percepire le prestazioni, ma nel rispetto delle regole di condizionalità, come previsto dagli artt. 20 e 21 del d.lgs. 150/2015, la loro violazione dell’applicazione delle sanzioni in misura consistente (circolare INPS 28 novembre 2017, n. 177).

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