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INPS – Dettaglio Prestazione: Indennità di malattia per lavoratori dipendenti

Decorrenza e durata

La maggior parte dei dipendenti ha diritto all’indennità di malattia a partire dal quarto giorno (i primi tre giorni sono “carenti” e se previsti dal contratto di lavoro). è interamente a carico dell’azienda) e termina alla scadenza della prognosi (fine malattia). La malattia può essere certificata con uno o più certificati.

Qualsiasi periodo di malattia che comporti il ​​ricovero in regime ordinario o in sistema diurno.

Okuma: Come vengono retribuiti i giorni di malattia

A lavoratori del settore industriale e lavoratori e dipendenti del terziario e dei servizi con contratto a tempo indeterminato Retribuzione sarà corrisposto a tutti da apposito certificato dovuto per i giorni coperti e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Per le persone con lavoro interinale l’indennità è dovuta per tutti i giorni coperti da relativo certificato, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l’insorgenza della malattia, a partire da a un minimo di 30 giorni fino ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto si estingue con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se avvenuta prima della scadenza del contratto. Il datore di lavoro non può pagare l’indennità per un numero di giorni superiore al numero di giornate lavorate dal lavoratore dipendente. I restanti giorni vengono pagati direttamente dall’INPS.

I lavoratori agricoli a tempo indeterminato hanno diritto all’indennità per tutti i giorni coperti da apposito certificato e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che abbiano effettivamente iniziato a lavorare. I lavoratori interinali hanno diritto all’indennità per tutti i giorni coperti da certificato solo se hanno lavorato almeno 51 giorni in agricoltura nell’anno precedente (si applicano anche le giornate lavorate a tempo indeterminato). nello stesso settore agricolo) o 51 giorni nell’anno in corso e prima dell’insorgenza della malattia. Il periodo di diritto corrisponde al numero di giorni di iscrizione negli elenchi e fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Le stesse regole valgono per gli apprendisti come dipendenti in il settore a cui ha sentito. Pertanto, l’indennità, se prevista, è dovuta per tutti i giorni coperti da apposito certificato e per un massimo di 180 giorni per anno solare /strong>, in caso di lavoro a tempo indeterminato l’indennità è corrisposta per tutti i giorni coperti da apposito certificato e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare dovuti solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dal riposo

Per i marittimi e per i pescatori assicurati IPSEMA (INPS circolare 23 dicembre 2013, n. 179), l’indennità di invalidità temporanea assoluta per malattia di base fino al giorno successivo allo sbarco, per tutti i giorni della previsione (compresa la domenica) e per un massimo di uno anno. Se la malattia si manifesta entro 28 giorni dallo sbarco, ai marittimi sbarcati da navi appartenenti a determinate categorie previste dalla legge è riconosciuto l’indennità di invalidità temporanea assoluta per malattia ulteriore originata dal quarto giorno successivo alla data di segnalazione dell’evento e fino ad un massimo di un anno. Se la malattia si manifesta dopo 28 giorni ed entro 180 giorni dallo sbarco, i marittimi ancora in servizio riceveranno un indennità di malattia temporanea alla quale hanno diritto per un massimo di 180 giorni dal quarto giorno dalla denuncia di malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo , ai fini del diritto all’indennità di malattia economica (circolare INPS del 10. 2021, n. 132), deve essere dovuta o corrisposta per eventi che si verificano da 26 maggio 2021 (decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), almeno 40 contributi giornalieri al Fondo Pensione Lavoratori (FPLS) da gennaio 1° dell’anno prima dell’inizio della malattia. Per gli eventi antecedenti la data sopra indicata, il requisito minimo è di 100 contributi giornalieri. L’indennità di malattia è dovuta a partire dal quarto giorno successivo all’inizio della manifestazione ed è erogata per un massimo di 180 giorni all’anno secondo la normativa vigente, mantenendo la tutela contro la malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro e il limite dei giorni deducibili corrisponde a il numero di giorni lavorativi lavorati negli ultimi 12 mesi.Se è disponibile almeno un giorno lavorativo, la compensazione economica è concessa per un massimo di 30 giorni.

L’indennità di malattia è anticipata dal datore di lavoro ai lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo indeterminato. E’ invece erogato direttamente dall’istituto ai disoccupati, ai lavoratori interinali con contratto o servizi a tempo determinato, o ai dipendenti delle imprese di spettacolo che svolgono lavori occasionali o stagionali.

Quanto è dovuto

In generale, l’indennità è corrisposta ai dipendenti nella misura del 50% della retribuzione media giornaliera dal quarto al quarto 20° giorno e circa il 66,66% dal 21° al 180° giorno.

I dipendenti delle istituzioni pubbliche e delle pasticcerie hanno diritto all’80% di risarcimento per l’intero periodo di malattia.

Per i lavoratori disoccupati e sospesi il beneficio sarà ridotto di due terzi rispetto alla percentuale prevista.

Per i pazienti ricoverati senza parenti l’indennizzo è ridotto a 2/5 per l’intero periodo di ricovero, ad eccezione del giorno della dimissione, per il quale verrà preso il provvedimento integrale secondo le percentuali sopra indicate.

Per i lavoratori, marittimi:

  • in caso di malattia grave, l’indennità è pari al 75% della retribuzione percepita al momento del sbarco;
  • in caso di malattia completa, l’indennità è fino al 75% della retribuzione percepita al momento dell’ultimo sbarco;
  • in caso di malattia del lavoratore in prosieguo del rapporto di lavoro, l’indennità è corrisposta nella misura del 50% per i primi 20 giorni e del 66,66% dal ventunesimo al 180° giorno della retribuzione effettivamente percepita il il giorno della manifestazione della malattia.

Per i lavoratori dello spettacolo l’indennità di malattia equivale a:

  • fino al 60% della retribuzione giornaliera media mondiale fino a il ventesimo giorno di malattia (comprese le domeniche e le festività nazionali e religiose infrasettimanali);
  • all’80% della retribuzione giornaliera media mondiale dal 21° al 180°
  • al 40% per il lavoratore disoccupato e per i giorni di riposo settimanale nel caso di lavoratori che sono contratti di lavoro solo in determinati giorni della settimana.

Per avere diritto all’indennità di malattia il lavoratore deve essere munito di certificato di malattia rilasciato dal medico curante, che lo trasmette per via telematica all’INPS. Lo stesso lavoratore deve inoltre verificare scrupolosamente l’esattezza dei dati anagrafici e di residenza inseriti dal medico in caso di disponibilità, per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge.

Con il certificato elettronico il lavoratore è esonerato dall’obbligo di inviare il certificato al proprio datore di lavoro, che può riceverlo e consultarlo attraverso i servizi erogati dall’INPS.

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Se la trasmissione telematica non è possibile, il medico curante deve rilasciare la nota di malattia cartacea. In tal caso, deve presentare o inviare il certificato alla struttura territoriale INPS competente entro due giorni dalla data di rilascio e il certificato al proprio datore di lavoro, al fine di non applicare le sanzioni di legge consistenti nella perdita del diritto all’indennizzo malattia per ogni giorno di ingiustificato Ritardo nella spedizione oltre il suddetto termine di due giorni.

Parimenti, il lavoratore marittimo e della pesca assicurato IPSEMA deve presentare l’attestato di malattia entro lo stesso termine di due giorni dalla data di rilascio.

Anche per il ricovero e i certificati di malattia rilasciati dagli ospedali devono essere presentati in formato elettronico. Se, invece, i certificati sono emessi in forma cartacea, devono essere presentati o inviati dal lavoratore alla struttura territoriale INPS competente e al suo datore di lavoro (senza dati diagnostici). Nel caso di certificati di ricovero (non autocertificati) la consegna può avvenire anche due giorni dopo la data di rilascio, ma comunque entro il termine di prescrizione di un anno per il beneficio. I certificati di ricovero e il giorno del primo soccorso senza diagnosi non valgono come certificati ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.

Per la categoria dei lavoratori marittimi e della pesca aventi diritto all’assicurazione malattia ai sensi dell’IPSEMA il Il certificato di malattia è presentato dal lavoratore.Inoltre, ai fini del calcolo della retribuzione, il datore di lavoro invia la relazione sulla retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente nel periodo di riferimento sulla base della specifica prestazione richiesta.

Il lavoratore deve recarsi presso il proprio domicilio durante l’orario di guardia previsto dalla legge per la verifica dell’effettiva inabilità temporanea al lavoro. Le fasce di disponibilità sono dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 per tutti i giorni indicati nel certificato di malattia (compresi sabato, domenica e festivi).

L’assenza al controllo medico, se non giustificata, comporta l’applicazione di penalità con il conseguente mancato risarcimento dei giorni di malattia per:

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  • massimo 10 giorni di calendario dall’inizio della manifestazione per la prima ingiustificata assenza dalla visita di controllo;
  • 50% dell’indennità di malattia per il restante periodo di malattia, in caso di seconda ingiustificata assenza dalla visita di controllo;
  • il risarcimento totale dalla data della terza assenza fino all’istruttoria ingiustificata.

Il medico di famiglia, rilevando l’assenza, rilascia in busta chiusa un invito per la prossima visita medica ambulatoriale. L’eventuale assenza dalla visita ambulatoriale può comportare l’applicazione di sanzioni per una seconda visita.

Durante il periodo di previsione del certificato, se effettivamente necessario, il lavoratore può modificare l’indirizzo di contatto dandone tempestiva e tempestiva comunicazione al datore di lavoro secondo le modalità previste dal contratto e all’INPS tramite il Servizio “Sportello cittadino per visite mediche

Il servizio consente la comunicazione e la gestione nell’ambito di un evento di malattia di diversa disponibilità rispetto a quanto precedentemente comunicato con la malattia certificato durante la prognosi. Il nuovo servizio è a disposizione di tutti i lavoratori del settore privato e pubblico e non sostituisce in alcun modo gli obblighi contrattuali di comunicazione degli stessi lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro (circolare INPS 23 settembre 2020, n. 106).

Solo in casi particolari in cui non sia possibile accedere al servizio di cui sopra, è possibile utilizzare le seguenti modalità:

  • Inviare una mail al campo medicolegale.nomesed@inps .it;
  • inviare apposite comunicazioni al numero di fax indicato dalla Struttura del Territorio
  • contattare il Contact Center al numero verde 803 164.

In caso di malattia verificatasi in un Paese della Comunità Europea , la normativa vigente prevede l’applicazione del legislazione del paese in cui risiede la persona assicurata. Il lavoratore deve quindi presentare il certificato di malattia all’INPS e al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio. In caso contrario, è possibile contattare l’ufficio locale competente, che si occuperà dell’accertamento medico dell’inabilità al lavoro e della predisposizione del certificato da trasmettere immediatamente all’istituto responsabile.

In caso di malattia sorte in Paesi che non hanno concluso convenzioni o accordi con l’Italia che regolano la materia, oppure in p aesi extra UE , la certificazione deve essere legalizzato tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero. Per “autenticazione” si intende l’autenticazione, anche con timbro, che il documento è valido come documento secondo le normative locali. La mera certificazione dell’autenticità della firma del traduttore autorizzato non equivale a “certificazione”.

PROTEZIONE CONTRO COVID-19

Nell’ambito delle cure mediche di emergenza da Covid-19, nell’ambito delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 26 commi 1, 2 e 6 del D.Lgs. 17 marzo 2020 n.17 ha riconosciuto misure di protezione speciale. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, per i lavoratori in quarantena e per le persone sensibili.

Quarantena e indennità di malattia

Per i lavoratori del settore privato, il comma 1 prevede la perequazione della quarantena e della malattia ai fini economici prima delle cure in conformità con la legislazione in materia . La tutela non è quindi concessa ai lavoratori che, ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.Non vi è invece neutralizzazione circa la durata massima della tutela previdenziale in base alla normativa di riferimento per lo specifico settore lavorativo di appartenenza.

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Per accedere alla tutela di cui al comma 1, i il lavoratore deve, secondo le norme stabilite dall’ente del servizio sanitario pubblico, presentare il certificato medico attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico curante deve indicare i dettagli del predetto provvedimento (art. 26, comma 3).

Con la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) si è attivato l’obbligo per il medico, come precedentemente previsto, di fornire i dettagli del provvedimento che ha portato alla quarantena con sorveglianza o al soggiorno domiciliare fiduciario al monitoraggio attivo.

Con il messaggio del 9 ottobre 2020, n.3653, è stato precisato che la tutela prevista dal comma 1 non può essere applicata ai casi di decreti delle amministrazioni locali che vietano l’allontanamento dei cittadini dal territorio. Inoltre, le tutele di cui al comma 1 sono riconosciute solo se concesse dall’Autorità sanitaria italiana e non dall’estero.

Articolo 8 del decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146, trasformato da Legge d 17 dicembre 2021, n.215 il riconoscimento fino al 31 dicembre 2021 della tutela di cui al comma 1 del medesimo articolo a fronte di specifico stanziamento.

Tutela dei dipendenti con malattie particolarmente gravi

L’articolo 26 comma 2 prevede che i dipendenti del settore privato e del settore pubblico riconoscano una disabilità con il connotazione di Grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992) o in possesso di certificato degli organi medici legali dell’ASL attestante lo stato di rischio per immunodepressione, conseguenze di patologie oncologiche o l’attuazione di terapie salvavita, L’intero periodo di assenza dal servizio regolarmente certificato fino alla fine del 31 luglio 2020 equivale al ricovero . Tale termine è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 dalla Legge 126/2020 di trasformazione del D.Lgs. 104/2020

Il successivo D.Lgs. 41/2021 (Decreto Sostegni), trasformato nel Legge 69/2021, ha poi prorogato la tutela fino al 30 giugno 2021 se la prestazione lavorativa non può essere svolta in modo agile, ai sensi dell’articolo 26 comma 2-bis.

Tale norma prevedeva inoltre che i periodi in questione non incidano sul calcolo della durata dell’attività cui si applicano i contratti specifici di riferimento. Nulla è cambiato in relazione al limite massimo dell’indennizzo per la protezione sociale secondo la disciplina specifica.

Successivamente, l’articolo 2-ter del decreto legislativo 6. 111, inserito in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, dispone il termine per il riconoscimento della protezione per Lavoratori “fragili” ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2021.

Il decreto legislativo 221/2021, modificato con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n.11, proroga ulteriormente fino al 31 marzo 2022 il termine per il riconoscimento della tutela misure per i lavoratori “fragili”

Successivamente, articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 marzo 2022, n. modificato con modificazioni dalla Legge 19 maggio 2022, n. 52, ha ulteriormente prorogato la tutela fino al 30 giugno 2022 “esclusivamente per le persone affette dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Sanità emanata ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, trasformato con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”.

Si conferma che i lavoratori affetti da tali malattie devono ottenere un certificato di malattia seguendo la procedura consueta e le relazioni del medico curante, nelle note diagnostiche l’indicazione dettagliata della situazione clinica del proprio paziente, evidenziando il Rischio situazione in un soggetto con anamnesi personale critica e indicazione dei riferimenti della relazione sul riconoscimento dello stato di invalidità, o del certificato rilasciato dalle autorità medico-legali preposte all’ASL.

Per la tutela, lo stesso dicasi di prima se il periodo di ricovero è equiparato, il certificato ottenuto entro l’anno di prescrizione e il contributo previdenziale saranno ridotti a 2/5 in assenza di familiari a carico.

Malattia Covid-19

L’articolo 26, comma 6, prevede che in caso di malattia riconoscibile da Covid-19, il lavoratore deve essere licenziato in congedo per malattia Il medico di famiglia, senza che sia necessario un regolamento del servizio sanitario pubblico.

Questo è essenzialmente un caso simile a qualsiasi diagnosi di una malattia comune.

L’indennità viene quindi attribuita anche ai dipendenti iscritti nella contabilità separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

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