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Marchio registrato: la guida completa

brand L’espressione ” Marchio” indica un segno distintivo utilizzato in un’attività imprenditoriale e atto a distinguere i prodotti o servizi di un soggetto da quelli di altri imprenditori operanti sul mercato.

Contenuto

1. Cos’è un marchio 2. I vantaggi della registrazione di un marchio 3. Chi può registrare un marchio 4. I termini e le condizioni di registrazione di un marchio 5. La ricerca della priorità 6. La procedura per la registrazione di un marchio 7. La procedura per opporsi alla registrazione di un marchio 8. Validità del marchio solo per determinate classi 9. Casi di estinzione del marchio 10. Proroga della protezione e rinnovo del marchio 11. Quanto costa la registrazione di un marchio 12. Iscrizione da parte di un professionista qualificato n o indipendente 13. Il marchio dell’Unione Europea 14. Estensioni di marchi internazionali e marchi di terzi

Okuma: Come registrare un marchio in italia

1. Che cos’è un marchio?

Nel nostro ordinamento, la maggior parte delle norme relative ai marchi sono contenute nel D.Lgs. 30/2005, comunemente denominato Codice della proprietà industriale (“CPI”), e in alcune disposizioni del Codice Civile (in particolare gli articoli contenuti nel Capo III, Titolo VIII, Libro V del Codice Civile), nonché dagli atti giuridici dell’Unione Europea e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte. / p>

Di solito il marchio è apposto sul prodotto o almeno è visibile quando si utilizzano i servizi di una determinata azienda.

La giurisprudenza nazionale e comunitaria ha riconosciuto che il marchio può svolgere anche diverse funzioni :

  • distintivo , cioè comunicazione al consumatore circa l’origine commerciale del prodotto o servizio;
  • di qualità , poiché associando un segno specifico ad un’azienda, il consumatore può fare una specifica associazione con proprietà o caratteristiche di un prodotto o servizio in commercio (es. in relazione ai marchi di beni di lusso);
  • della Comunicazione con riferimento a ogni altra informazione esprimibile dal segno distintivo utilizzato;
  • Pubblicità per attirare i consumatori verso prodotti o servizi specifici;
  • di investimenti; se è un segno che ha la funzione di aumentare la reputazione e l’attrattiva di un imprenditore.

Questi caratteri possono essere utilizzati in diversi modi all’interno di un’azienda. Viene fatta una distinzione generale tra marchio generico, che viene utilizzato da un imprenditore per tutti i suoi prodotti o servizi, e che può coincidere o meno con la ragione sociale (es. il segno utilizzato per contraddistinguere una società , ad es. un’azienda dolciaria identificata da un nome specifico), e marchio speciale che caratterizza determinati prodotti o servizi di un imprenditore (ad es. in relazione all’azienda dolciaria, i marchi utilizzati per le diverse tipologie di biscotti confezionati ).

Anche in questo caso si opera una distinzione tra marchi apposti dall’ente che realizza un determinato prodotto, marchi che riguardano invece chi vende particolari prodotti, e segni di servizio utilizzati dai fornitori di servizi.

Nella scelta del segno distintivo, l’imprenditore deve quindi considerare quale immagine, come le informazioni, veicola i consumatori attraverso i loro Prodotti o servizi /strong>, tenendo presente che per essere tutelati e registrati – come verrà evidenziato nei paragrafi seguenti – devono essere nuovi rispetto ai marchi già presenti sul mercato ed è > in grado di differenziare l’imprenditore che offre quel particolare prodotto o servizio dai suoi concorrenti.

I marchi, inoltre, possono essere costituiti da qualsiasi segno rappresentabile nel Registro in modo da poterli identificare in modo chiaro e preciso: come si spiegherà in seguito, il marchio può quindi consistere in parole semplici, due immagini tridimensionali o tridimensionali, fino a suoni, colori e altri segni.

Su questo punto, un malinteso comune è che un logo utilizzato in un’attività commerciale sia sempre un marchio. Infatti, i loghi, in quanto immaginari o altre rappresentazioni grafiche utilizzate in un’attività commerciale, possono benissimo essere oggetto di una registrazione di marchio o essere effettivamente utilizzati come marchio.Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che tutti i loghi possano godere della protezione riconosciuta dalla nostra legge sui marchi.

Come verrà spiegato più dettagliatamente in seguito, sono infatti numerose le condizioni e i requisiti che devono essere soddisfatte per ottemperarle, poiché il professionista può godere della relativa tutela legale.

2. I vantaggi della registrazione di un marchio

La registrazione di un marchio consente al titolare di ottenere numerosi vantaggi rispetto alla concorrenza.

a. La registrazione di un marchio tutela più efficacemente dal valore commerciale di un marchio

La registrazione di un marchio consente al titolare di utilizzare gli investimenti effettuati per affermare sul mercato il proprio prodotto o servizio. In tal modo il titolare acquisisce di fatto il monopolio dell’uso di un segno specifico per determinati prodotti o servizi, impedendo a terzi di appropriarsi o utilizzare segni identici o simili nello stesso segmento di mercato e contrastando domande di marchio contrarie alla vostra legge.

b. La registrazione di un marchio crea una barriera protettiva per il titolare, proteggendolo dai marchi concorrenti e prevenendo la contraffazione da parte di terzi.

La registrazione del marchio offre al titolare l’opportunità di difendersi da segni concorrenti sul mercato che possono confondere i consumatori o danneggiare la reputazione del titolare. Vale a dire, la titolarità di un marchio registrato costituisce una pretesa di contraffazione, che si limita ad apporre il titolo e ad asserire la violazione dei propri diritti. Pertanto, la registrazione del marchio consente una più agevole tutela del titolare nei confronti dei terzi.

c. Un marchio registrato rappresenta un titolo che può essere fonte di reddito e oggetto di accordi commerciali con terzi, titolare che può concedere in licenza il marchio o cederlo a titolo definitivo ad altri soggetti. Inoltre, i token possono essere utilizzati per accedere ai finanziamenti.

In Italia viene concessa una tutela speciale anche al marchio non registrato utilizzato nell’attività commerciale di una “società”. Tuttavia, la tutela concessa in questo modo è più difficile di quella di un marchio registrato, poiché l’onere della prova per il titolare di un marchio di fatto è più gravoso: il titolare è più esposto alle attività dei concorrenti > e comporta maggiori rischi per fare affari.

3. Chi può registrare un marchio?

Quindi non solo chi vuole utilizzarli direttamente come imprenditori, ma anche chi può ottenere la registrazione di un marchio anche senza qualifica Imprenditore intende acquisire un diritto esclusivo sul segno e quindi lasciare che altri lo utilizzino o addirittura lo vendano a terzi.

Oltre al marchio individuale appartenente ad uno o più soggetti in comunità, in Italia sono previste altre tipologie di marchi, ovvero:

  • il marchio collettivo ( Art. 11 CPI ), iscritti da associazioni di produttori di beni o servizi che non utilizzano direttamente il marchio, ma garantiscono l’origine, la natura o la qualità di specifici prodotti o servizi di diversi imprenditori che, nell’ambito dell’associazione e sulla base di una specifica disciplina, sono autorizzati dal titolare all’uso del marchio collettivo;
  • il m marchio di certificazione (Art. 11bis CPI), registrato da persone fisiche o giuridiche, inclusi enti, autorità ed enti, accreditate a garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi. Il richiedente non può svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi di tipo certificato, ma può autorizzare solo terzi in possesso di determinati requisiti all’uso del marchio nella propria attività. Alla domanda di registrazione deve essere allegata la domanda d’uso del marchio di garanzia.

La domanda di registrazione del marchio può essere presentata direttamente dall’interessato o da altra persona autorizzata a farsi rappresentare. Gli interessati possono richiedere l’iscrizione per posta o direttamente presso la Camera di Commercio. Se il prospect è in possesso di firma digitale, può procedere anche con l’invio telematico.

Attualmente gli unici soggetti che possono rappresentare gli interessati dinanzi all’UIBM sono i consulenti in proprietà industriale iscritti nelle normative di riferimento (gli agenti) o gli avvocati iscritti all’albo ( i rappresentanti).

La procura deve essere conferita per iscritto mediante lettera di nomina da allegare alla domanda di registrazione del marchio per uno o più quesiti (certificato di nomina semplice o multiplo ) e riferirsi ad attività specifiche davanti all’UIBM o essere generali (certificato di nomina specifico o generale )

La lettera di nomina è soggetto ad imposta di bollo di € 16,00 e non necessita di notarile o notarile. La messa in servizio a sua volta è soggetta ad un canone di € 34,00.

Nel caso in cui l’ordine sia stato affidato all’agente o al rappresentante con un ordine multiplo o generale, l’eventuale richiesta successiva dovrà contenere e allegare il numero di riferimento dell’ordine e una semplice copia dello stesso.

4. Le condizioni ei requisiti per la registrazione del marchio

Ai sensi dell’art. 7 CPI qualsiasi segno atto a distinguere i prodotti o servizi di una società da quelli di altre società e che possa essere rappresentato nel registro in modo tale che l’oggetto della tutela concessa diventi chiaro e diretto al titolare .

Inoltre, la normativa italiana prevede che, per essere registrati, i marchi devono possedere i requisiti di novità e carattere distintivo e legalità strong>

a. Tipi di marchi per tipologia di segni

La normativa vigente fornisce un elenco esemplare di segni registrabili, i. H. Parole, inclusi nomi personali, disegni, lettere, numeri, suoni, la forma del prodotto o la sua confezione, combinazioni o sfumature.

A seconda degli elementi che compongono il marchio, si possono identificare le seguenti tipologie:

  • marchio denominativo costituito solo da parole;
  • Marchio figurativo contenente la rappresentazione di un personaggio (reale o fittizio) da solo o insieme ad un elemento verbale (marchio misto);
  • forma tridimensionale o marchio a tutela di una forma tridimensionale se in grado di rendere riconoscibile il prodotto senza aggiungere altro segno.

    Oltre a questi tipi più comuni, sono possibili anche:

  • carattere tonale costituito esclusivamente da un tono o da una combinazione di toni;
  • Marchio del colore a protezione di una determinata tonalità;
  • Marchio in movimento, caratterizzato da un cambiamento nella posizione degli elementi del marchio;
  • Marchio multimediale, consiste nella combinazione di immagine e suono;
  • marchio a motivo ripetuto, che è un segno caratterizzato dalla successione regolare di una serie di elementi (es. una trama specifica o motivo grafico);
  • Contrassegno di posizione, che tende a proteggere la posizione in cui è apposto il contrassegno;
  • marchio olografico costituito da elementi con proprietà olografiche.

Sono stati recentemente introdotti nella disciplina nazionale suoni, movimenti, segni multimediali e olografici. L’UIBM fornisce le informazioni necessarie per una corretta registrazione con apposite circolari esplicative.

È inoltre vietato registrare come marchio:

  • Ritratti di persone, nomi diversi da quello del richiedente e segni noti, se non viene prestato il consenso ( Art.8 CPI );
  • Segni costituiti unicamente dalla forma o caratteristica imposta dalla natura del prodotto o necessaria per ottenere un risultato tecnico o conferire al prodotto un valore sostanziale (Art. 9 CPI);
  • gli stemmi e gli altri simboli di interesse pubblico, oltre a segni lesivi dell’immagine o della reputazione dell’Italia (Art. 10 CPI);
  • Indicazioni geografiche (Articoli 29-30 CPI ).

b. Novità

Ai sensi dell’articolo 12 CPI, non possono essere registrati segni non nuovi, ad es. H. se segni identici o simili sono già sul mercato per distinguere prodotti o servizi identici o simili da quelli per i quali si chiede la registrazione.

La normativa prevede che i segni non nuovi

1) siano identici o simili a un segno già noto, non puramente locale, come un marchio o un segno distintivo per prodotti o servizi identici o simili, quando sussista un rischio di confusione per il pubblico, anche potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

2) identico o simile a un carattere che già, non esclusivamente a livello locale, come società, denominazione o ragione sociale, carattere e nome di dominio è noto per essere utilizzato in attività economica, o altri segni distintivi adottati da altri , ove sussista un rischio di confusione per il pubblico, anche solo potenziale, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni; p>

3) identico a un marchio già utilizzato da altri nello Stato o avente effetto nello Stato per prodotti o servizi identici ;

4) identico o simile ad un marchio già registrato da altri o avente effetto nello Stato lo Stato per prodotti o servizi identici o simili qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

5 ) identico o simile ad un marchio già registrato di altri nello Stato o avente effetto nello Stato per identico, simile o prodotti o servizi dissimili in cui il marchio anteriore è ben noto nell’Unione o nello Stato europeo e in cui l’uso del marchio successivo senza giustificato motivo trae un vantaggio irragionevole dal carattere distintivo o dalla notorietà del segno anteriore o il loro vantaggio danneggerebbe;

6) identico o simile ad un marchio estero già conosciuto e la cui notorietà è significativa anche sul territorio italiano o in parte da esso riverbera .

c. Carattere distintivo

Il segno, ai sensi del 13 CPI, non può:

  • consistere esclusivamente in segni familiari nel linguaggio quotidiano o nell’uso abituale del commercio sono diventati comuni (es. parole come “super”, “extra”, “hello”);
  • sono costituiti esclusivamente da nomi generici di prodotti o servizi o termini descrittivi che ad essi si riferiscono (es. “bittèr” per aperitivi, “espresso” per Caffè macchine o “torrone” per i dolci alle mandorle ricoperti di cioccolato).

Fanno eccezione l’ipotesi in cui il segno abbia acquisito carattere distintivo prima della domanda di registrazione.

d.Legittimità

Il segno non deve violare l’ordine pubblico e non deve contravvenire a disposizioni di legge (Art. 14 CPI)

5. La ricerca per priorità

Prima di procedere al deposito della domanda di registrazione e anche di iniziare ad utilizzare uno specifico segno distintivo, è opportuno accertarsi che non siano già stati registrati marchi identici o simili per prodotti o servizi identici o simili Per ordinare servizi per i quali intendi richiedere la registrazione e/o di cui intendi sicuramente avvalerti.

Un controllo simile, comunemente chiamato ricerca di precedenza o ricerca di disponibilità, devi considerare il territorio per il quale desideri richiedere la protezione e i prodotti /servizi per i quali si desidera ottenere la registrazione

Ad esempio, in relazione alla registrazione di un marchio italiano, il richiedente deve dimostrare che non esistono precedenti registrazioni nel territorio italiano di marchi simili o identici per marchi identici o prodotti o servizi simili per i quali intende richiedere la reiscrizione. Ciò significa, tuttavia, che la ricerca deve comprendere sia i marchi italiani che i marchi dell’Unione Europea – validi anche in Italia – o le estensioni di marchi internazionali che hanno designato il territorio italiano.

Si precisa che UIBM, a differenza di altri uffici, non esegue ricerche prior art sulle domande di marchio. Ciò significa che, anche se la procedura di registrazione si conclude con la concessione del marchio senza che siano state presentate osservazioni da parte di terzi nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della domanda e la concessione definitiva, ciò non esclude la possibilità che terzi possano successivamente presentare domanda di cancellazione. della registrazione del marchio, che prima del deposito della domanda di marchio si considera in contrasto con i propri diritti.

Le ricerche sulle antichità possono essere svolte gratuitamente utilizzando le banche dati messe a disposizione dagli uffici preposti. Tra questi, uno dei database più utili è TMview, messo a disposizione dall’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Industriale, che raccoglie i dati degli uffici marchi nazionali o internazionali coinvolti nel progetto, tra cui l’UIBM, l’EUIPO e l’OMPI .

Tuttavia, vista l’importanza della ricerca degli antenati, è sconsigliato affidarsi esclusivamente a banche dati consultabili gratuitamente , quali:

  • I database, in particolare quelli degli uffici nazionali dei marchi come UIBM, non sono sempre aggiornati o affidabili in relazione alle informazioni che contengono;
  • Non è facile per chi non è consulenti, avvocati o comunque professionisti del settore valutare la somiglianza tra segni o l’affinità dei prodotti al fine di verificare se il marchio da registrare è in conflitto o meno con un marchio precedentemente registrato;
  • Potrebbero esserci altri diritti anteriori non registrati (come nomi di società, nomi di dominio, segni, ecc.) che potrebbero entrare in conflitto con la domanda di marchio.

Affidatevi quindi a studi o consulenti specializzati per lo studio preliminare della domanda di marchio e la ricerca della priorità consentirà di accedere a strumenti più affidabili e di avvalersi della competenza di esperti nel settore settore.

Se dalla ricerca della priorità emerge che il segno oggetto della domanda di registrazione è in contrasto con un diritto anteriore, il consulente o procuratore può anche consigliare il richiedente e assisterlo nella strategia più appropriata, essere esso negoziare con il titolare impugnando il marchio anteriore , procedere alla registrazione , astenendosi consapevolmente dal registrare il marchio o cambiarlo è almeno opportuno.

6. La procedura per la registrazione di un marchio

a. Le procedure per il deposito della domanda di registrazione di un marchio italiano

Le modalità preferite per il deposito della domanda di registrazione di un marchio sono cartacee direttamente presso una Camera di Commercio o via Internet tramite il sito web www.servizionline .uibm.gov.it se in possesso di firma digitale. Inoltre, da febbraio 2019 è disponibile una nuova procedura online, facoltativa e veloce, per le domande online, che riduce i tempi di pubblicazione delle domande di marchio.

È anche possibile inviare la domanda per posta tramite Raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (“UIBM”). Quest’ultima soluzione, tuttavia, non è consigliata dalla stessa UIBM, in quanto comporta un aumento dei tempi di attribuzione del numero e della data di deposito.

Ogni deposito deve riferirsi a un unico contrassegno e deve essere redatto in italiano, così come tutta la relativa documentazione.

Ai fini della registrazione devono essere presentati i seguenti documenti:

  • la domanda di registrazione di un marchio, compilata e firmata in originale con timbro e due copie;
  • la copia del marchio, su foglio A4, oltre alla riproduzione del marchio già richiesto nella domanda di registrazione;
  • la ricevuta di versamento sul conto corrente postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso la quale viene effettuato il deposito.

    Inoltre, se del caso, allegare:

  • lettera di nomina, dichiarazione di procura o riferimento a procura generale nel caso in cui la domanda di registrazione sia presentata da un rappresentante autorizzato o avvocato con marca da bollo;
  • il certificato di priorità, se la domanda rivendica la priorità della data di deposito di una o più domande di marchio depositate nei sei mesi precedenti ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
  • poss. il rappresentante autorizzato

In fase di deposito della domanda ha inviato anche all’Agenzia delle Entrate il modulo di richiesta F24 per il pagamento dei canoni di concessione demaniale. La data di deposito della registrazione decorre dalla data di pagamento. Solo se la domanda viene inviata per posta è necessario pagare il modulo F24 prima di inviare la domanda e allegare la ricevuta.

b.Domanda di registrazione del marchio

Il principale documento da compilare per la registrazione è la domanda di registrazione del marchio (modulo MA-RI), disponibile sul sito Internet UIBM nella sezione disponibile con la modulistica differisce a seconda che la richiesta sia presentata dal richiedente, dal rappresentante o da un rappresentante.

La richiesta contiene le seguenti sezioni:

1. Dati identificativi della domanda

Questa sezione richiede i dati sul marchio stesso, ad es. H. il tipo di deposito, il tipo e la natura del marchio, il nome e la descrizione nonché i colori rivendicati ed eventuali commenti.

2. Classificazione

La domanda deve contenere l’indicazione delle classi merceologiche per le quali si richiede la registrazione, indicando sia il numero della classe secondo la Classificazione di Nizza che l’elenco delle merci o servizi devono essere specificati, chiaramente e chiaramente contrassegnati con precisione utilizzando la terminologia ufficiale all’interno della classe così designata. È necessario specificare almeno una classe.

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3. Priorità

Questa sezione deve essere completata solo se intendi rivendicare la data di deposito di una precedente domanda o mostra straniera.

4. Richiedente

Affinché la domanda di registrazione del marchio sia ammissibile, è necessario inserire correttamente tutti i dati richiesti sul richiedente.

5. Residenza Eletta / Agenti / Rappresentanti (a seconda del modulo)

In questa sezione è necessario indicare la Residenza Eletta del richiedente. Tali informazioni sono importanti per determinare la competenza e l’eventuale notifica di atti processuali all’autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa ai sensi dell’articolo 120 comma 3 CPI . I dati di queste persone sono richiesti anche nei moduli da presentare per la registrazione da parte di un rappresentante o rappresentante autorizzato.

6. Documenti allegati o da presentare

Oltre alla rappresentazione del marchio su foglio A4 separato, è possibile allegare alla domanda ulteriori documenti.

In questa sezione è anche possibile richiedere copia autenticata della domanda presentata. In quest’ultimo caso, oltre alla ricevuta, deve essere compilato un modulo aggiuntivo con marca da bollo, corredato da marche da bollo aggiuntive tante quante necessarie a seconda del numero di pagine di documentazione da certificare per il pagamento delle tasse amministrative, copia e affrancatura.

Infine, alla fine del modulo c’è la relazione di presentazione, che viene compilata dal dipendente responsabile al momento dell’invio.

c. Esame della domanda

Una volta ricevuta la domanda di deposito degli allegati e pagate le tasse e le spese amministrative richieste, l’Ufficio inizierà l’esame della domanda per verificarne l’ammissibilità e registrabilità a norma di legge.

In particolare, la procedura si sviluppa in diverse fasi:

1. Esame da parte dell’UIBM

L’ufficio esamina preventivamente l’ammissibilità > della domanda, ovvero se le tasse sono state pagate e se sono state fornite le informazioni essenziali richieste nel modulo. In particolare, se la domanda contiene i dati del richiedente, la rappresentazione del marchio o l’elenco dei prodotti o servizi richiesti per la registrazione, la domanda sarà dichiarata irricevibile d’ufficio.

In questa fase, l’UIBM può anche chiedere al richiedente di integrare la domanda entro due mesi dalla notifica nel caso in cui i documenti comprovanti il ​​pagamento dei diritti e dei canoni demaniali siano nuovamente disponibili, non viene fornito alcun domicilio o rappresentante. In caso di adesione del richiedente, la data di ricezione dell’integrazione sarà considerata a tutti gli effetti data di deposito. In caso contrario, l’Ufficio dichiarerà la domanda inammissibile.

L’UIBM procede quindi ad un esame formale della domanda e verifica tutti i dati inseriti in relazione all’eventuale rappresentante, inclusa la presenza della lettera di nomina, e la rilevanza della possibile rivendicazione di priorità.

Inoltre, una volta accertata la validità formale della domanda, l’UIBM effettua un esame tecnico, rilevando in particolare la sussistenza dei requisiti di registrazione previsti dalla legge e la liceità di i segni per i quali si chiede la registrazione.

Se l’UIBM riscontra dei reclami, ne informa il richiedente presso il luogo di residenza indicato nella domanda e fissa un termine.In caso di mancata risposta o, comunque, risposta che non consenta di risolvere la criticità, l’UIBM procede al rigetto della richiesta.

2. Pubblicazione

Al termine dell’esame UIBM, la domanda di iscrizione è soggetta a pubblicazione nel relativo bollettino. Con la pubblicazione, la domanda è resa accessibile a tutti gli interessati.

3. Commenti di terzi o ammissioni finali

Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari dei diritti anteriori hanno il diritto di opt-out la registrazione. In tal caso si apre un procedimento amministrativo, volto a verificare le ragioni addotte dai soggetti che vi si oppongono. In caso di conclusione favorevole della procedura di opposizione al richiedente o senza opposizione di terzi, il marchio è registrato e l’Ufficio rilascia il certificato

Per quanto riguarda in particolare il certificato di registrazione, per le domande presentate dal 18 maggio 2015 in poi, i certificati saranno firmati digitalmente e inviati tramite PEC direttamente alla PEC/email fornita dall’utente in fase di invio .

d. La Domanda di Recesso della Domanda di Registrazione

Prima che l’UIBM rilasci il Certificato di Registrazione del Marchio, il richiedente che non è più interessato alla registrazione del marchio può presentare una Richiesta di Recesso della Domanda presentando apposita domanda con imposta di bollo.

La domanda, come la domanda di iscrizione, può essere presentata online, tramite il portale dei servizi all’UIBM, presentata direttamente alla Camera di Commercio o inviata all’UIBM.

La richiesta deve contenere tutte le informazioni necessarie per identificare la richiesta a cui rinunciare, ad es. H. gli estremi del richiedente (o di un agente/rappresentante), il numero e la data di deposito della domanda di registrazione del marchio che si desidera ritirare.

Una volta inoltrata la richiesta di recesso, verrà rilasciata una ricevuta di presentazione. Dalla data indicata su tale ricevuta, la domanda di marchio originale si considera ritirata.

7. Il procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio

Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di registrazione di un marchio possono coloro che ritengono che questa domanda è in conflitto con il tuo marchio o un diritto anteriore può rinunciare alla concessione del marchio.

In particolare, hai il diritto di presentare opposizione ( Art. 177 CPI ):

  • i titolari di marchi già registrati in Italia o efficaci in Italia da una data anteriore sono;
  • le persone che hanno presentato domanda di registrazione di un marchio in Italia da una data anteriore o che hanno effetto in Italia da una data anteriore in virtù di un diritto di priorità o un valido diritto all’anzianità;
  • i licenziatari dell’ uso esclusivo del marchio
  • individui, enti e associazioni , i diritti ai ritratti di persone , nomi di personaggi noti e segni quali nomi di persona, insegne in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, nomi e sigle di manifestazioni e di enti e associazioni prive di finalità commerciali, nonché gli emblemi caratteristici di questi ai sensi dell’articolo 8 CPI;
  • i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un’indicazione geografica;
  • soggetti che hanno presentato domanda di protezione di una denominazione di origine o indicazione geografica che non è stata ancora accolta al momento del deposito dell’opposizione.

Nei confronti dell’organo di opposizione (art. 176 CPI) si possono quindi far valere:

  • l’esistenza di segni identici già registrati in Italia o con effetto in Italia, a seguito di domanda anteriore o con effetto da data anteriore, per prodotti o servizi identici (Art. 12(1)(c) CPI ). >);
  • la presenza di marchi identici o simili già registrati in Italia o con effetto in Italia a seguito di domanda precedentemente depositata o con effetto da una precedente, per identici o simili prodotti o servizi , ove sussista un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’identità o della somiglianza tra i segni e l’identità o la parentela tra i prodotti o servizi, il che comporta anche un rischio di associazione tra i due segni può esistere (art. 12 comma 1 lett.d IPC);
  • la presenza di marchi identici o simili già registrati in Italia o con effetto in Italia, a seguito di domanda precedentemente depositata o con effetto da data anteriore, per identici, prodotti o servizi simili o dissimili se il marchio anteriore è notabile nell’Unione Europea o in Italia e se l’uso di quelli successivi senza giustificato motivo, ne trarrebbe un indebito vantaggio del carattere distintivo o della notorietà del segno anteriore o arrecare loro pregiudizio (articolo 12, paragrafo 1, (e CPI);
  • l’esistenza di marchi identici o simili già noti ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per marchi identici, simili o prodotti o Servizi dissimili se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto precedente (articolo 12(1)(f) CPI);
  • siano essi segni esclusi dalla registrazione , ai sensi del diritto italiano o comunitario o di accordi internazionali in materia di cui l’Unione Europea o l’Italia sia parte contraente, in in relazione alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (art. 14, lett. c-bis), CPI);
  • il fatto che nessun consenso alla registrazione di ritratti o nomi personali e personaggi noti ai sensi dell’Art. 8 CPI.

Il procedimento di opposizione di natura amministrativa si svolge dinanzi all’UIBM secondo le seguenti fasi e modalità:

a. Domanda di opposizione

In primo luogo, entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda, gli interessati devono presentare una Richiesta di opposizione, scritta, motivata e documentata in lingua italiana , che sotto minaccia di inammissibilità (ex art. 176 CPI ) contiene:

  • con riferimento al marchio opposto , gli estremi di il richiedente, il numero e la data di registrazione ei prodotti e servizi contro i quali si propone l’opposizione (l’opposizione può riguardare tutti o parte dei prodotti o servizi per i quali è richiesta la registrazione) ;
  • in relazione al marchio o al diritto dell’opponente , al marchio o al diritto anteriore e ai prodotti e servizi sui quali si basa l’opposizione;
  • i motivi su cui si basa l’opposizione.

Inoltre, il attestato di nomina del procuratore – se nominato – deve essere depositato contestualmente alla domanda di opposizione, altrimenti la domanda deve contenere una dichiarazione della riserva di deposito, che è contenuta in ogni Causa deve essere effettuata entro e non oltre due mesi dal deposito della domanda >

Il deposito della domanda di opposizione è soggetto a una tassa

b. Esame formale della domanda e termine di recesso

Al ricevimento della domanda, entro due mesi dalla scadenza del termine di opposizione, l’UIBM esaminerà la ammissibilità formale della domanda Registrazione e pagamento delle tasse di opposizione .

Se l’esame ha esito positivo, l’UIBM informa il richiedente dell’avvio del procedimento di opposizione e concede alle parti un termine di due mesi, prorogabile fino a dodici mesi su richiesta congiunta del parti – da un Accordo arbitrale. Se le parti raggiungono un accordo, la procedura di opposizione è conclusa.

c. Detrazioni difensive

Trascorso il termine infruttuoso senza accordo, inizia una fase di contraddittorio tra le parti

In particolare, l’L’opponente deve entro due mesi dalla scadenza del periodo di recesso Presentare i seguenti documenti:

  • Copia della domanda o certificato di registrazione del marchio, denominazione di origine o indicazione geografica su cui si basa l’opposizione, nel caso di domande o certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di anzianità che li avvantaggia, nonché la sua traduzione in lingua italiana; in caso di preesistenza, deve essere già stata fatta valere in relazione alla domanda o alla registrazione di un marchio UE;
  • ogni altra documentazione atta a provare i fatti asseriti;
  • i documenti necessari per provare la legittimazione a proporre opposizione se il marchio anteriore non compare a suo nome nel registro UIBM o se l’opposizione è basata su una denominazione di origine o su un’indicazione geografica.

Dal canto suo, il ricorrente , al ricevimento dei documenti dell’opponente, presenta le sue argomentazioni difensive dinanzi all’UIBM nell’ambito della limite di tempo fissato. In particolare, nelle sue argomentazioni difensive, la ricorrente può esigere che l’opponente titolare di un marchio anteriore registrato da almeno cinque anni dalla data di deposito o di priorità del marchio opposto fornisca la prova che il marchio anteriore su cui si basa sul fatto che l’opposizione sia stata effettivamente utilizzata nei cinque anni precedenti il ​​deposito della domanda di opposizione o che sussistano motivi legittimi che ne giustifichino il mancato utilizzo.

Nel caso in cui l’opponente non fornisca le proprie prove entro sessanta giorni documentando i documenti richiesti o presentando tempestivamente le prove, l’UIBM ritiene che le prove fornite non siano sufficienti, La contraddizione scade .

Prima di prendere una decisione, l’UIBM può richiedere alle parti di presentare ulteriori documenti, argomentazioni e commenti.

d . Decisione dell’UIBM

Dopo aver valutato gli argomenti delle parti, l’Ufficio prende una decisione definitiva, accoglie l’opposizione in tutto o in parte e quindi respinge la domanda per la registrazione del marchio per tutte o alcune classi di prodotti – o rigetto dell’opposizione con ammissione definitiva della domanda di registrazione del marchio . La parte soccombente può essere condannata a rimborsare all’altra parte, in tutto o in parte, le spese di difesa sostenute dall’UIBM (Art. 182 CPI)

8. La validità del marchio solo per determinate classi

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Uno degli aspetti più delicati della registrazione di un marchio, oltre a rappresentare il marchio stesso, è identificare le classi di prodotti e descrivere i prodotti o servizi per i quali

Secondo l’articolo 7 CPI, un marchio è protetto solo in relazione a determinati prodotti o servizi che sono esattamente descritti nella domanda di registrazione come nuovo di zecca. Pertanto, non è consentito registrare marchi identici o simili a marchi precedentemente registrati da terzi per prodotti o servizi identici o simili ove sussista un rischio dovuto all’identità o alla somiglianza tra i marchi e all’identità o affinità tra i prodotti o servizi può sorgere. Confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni (articolo 12, paragrafo 1, lettera d), CPI). 20 CPI, tutela il titolare degli stessi dall’uso non autorizzato di:

  • segni identici al marchio registrato per prodotti o servizi identici a quelli indicati nella registrazione;
  • segni identici o simili al marchio registrato per prodotti o servizi identici o simili , se esiste un rischio di confusione > per il Pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.

Anche presso marchi noti Il titolare ha il diritto di vietare a terzi l’utilizzo di prodotti o servizi non simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

In ogni caso, quindi, i prodotti o servizi Il modulo di registrazione previsto nella domanda è il punto di partenza per definire l’ambito di tutela conferito dalla registrazione stessa.

Nel caso in cui si desideri estendere la tutela del trasferimento del proprio marchio a prodotti o servizi diversi da quelli originariamente indicati, è necessario presentare una nuova domanda di registrazione . Allo stesso modo, se il titolare desidera ridurre il numero di prodotti o servizi specificati nella domanda iniziale, deve essere depositata una domanda divisionale che limiti le classi di prodotti o prodotti/servizi in relazione a una domanda già depositata.

a. Identificazione delle classi merceologiche

Le classi merceologiche da tutelare sono individuate sulla base della Classificazione Nice, introdotta dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale nel 1957 per rappresentare uno comune a più stati Per fornire un punto di riferimento per la registrazione dei marchi.

La Classificazione di Nizza è riesaminata annualmente ed è obbligatoria sia per la registrazione dei marchi italiani che per la registrazione dei marchi UE e internazionali presso l’OMPI, nonché negli Stati membri dell’Accordo di Nizza e anche in diversi Stati non membri.

La classificazione è fornita di spiegazioni oltre che di database online come TMClass per consentire una più facile identificazione della classe di prodotto di interesse.

Tuttavia, questo rimane un passaggio estremamente delicato e complesso.

b. Descrizione dei prodotti o servizi per i quali si richiede la protezione

Oltre ad identificare la classe di prodotto di riferimento, è necessario procedere con la Descrizione dei prodotti o servizi per quello è richiesta la registrazione. Tale descrizione deve essere accurata in modo da non limitare o ampliare inutilmente la tutela richiesta.

L’individuazione delle classi merceologiche e la successiva descrizione dei prodotti o servizi comporta un’attenta valutazione delle attuali capacità del richiedente e aspettative di crescita ragionevoli per evitare la registrazione per classi per le quali il segno non può essere utilizzato e allo stesso modo per prevedere per quali beni o servizi ci si può ragionevolmente aspettare che il segno sia soggetto a un uso effettivo in futuro.

9. Casi di decadenza del marchio

Dopo la registrazione, la tutela conferita dal marchio può decadere per una serie di motivi di legge derivanti dalla condotta del titolare stesso o di terzi- da lui possono dipendere le cause di parte contro le iscrizioni

a. Mancato rinnovo

Innanzitutto, una registrazione di marchio per mancato rinnovo può essere revocata dal proprietario, di cui parleremo in seguito.

b. Scadenza

Il marchio può essere utilizzato anche ai sensi dell’art. 26 CPI :

  • per la volgarizzazione , ai sensi dell’ art. 13 comma 4 CPI , nel caso in cui il marchio perda il suo carattere distintivo , in particolare se il marchio è diventato generico per inerzia del titolare o per il fatto che il titolare è diventato un generico nome dei prodotti o servizi per i quali è registrato;
  • per illegittimità verificatasi ai sensi Art. 14 comma 2 CPI , se il marchio è divenuto idoneo , che ingannano il pubblico , in particolare per quanto riguarda la natura, la qualità o l’origine dei prodotti o servizi a causa della natura e del contesto in cui sono usati;
  • sempre ai sensi dell’articolo 14 comma 2 del CPI se è contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume;
  • per non utilizzo ai sensi dell’articolo 24 CPI, se il marchio per un periodo ininterrotto di cinque anni da il titolare o non viene utilizzato efficacemente con il suo consenso , se non per motivi legittimi .

Se i motivi di decadenza o nullità di un marchio si applicano solo a parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità si applica solo a quella parte dei prodotti o servizi di cui all’articolo 27 CPI.

L’UIBM non dichiara la decadenza dalla carica, ma tale accertamento fa seguito ad un accertamento giudiziario o amministrativo.

c. Rinuncia

Il titolare di un marchio registrato può rinunciare in qualsiasi momento al marchio presentando apposita domanda di registrazione, corredata di marca da bollo e dichiarazione espressa (originale o firmata) del titolare copia autenticata), timbrata e registrata presso l’agenzia delle entrate competente, ai sensi dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro. La domanda può essere presentata: elettronicamente; Deposito presso la Camera di Commercio; presso l’UIBM di Roma; per posta a UIBM

d. Altri casi

Infine, una registrazione di marchio può essere annullata in caso di successiva dichiarazione di nullità al termine di un procedimento amministrativo avviato da un terzo presso l’UIBM o a seguito di una sentenza definitiva che dichiara è stata accertata la nullità del marchio registrato. In quest’ultimo caso, l’UIBM sarà informata dell’esito del giudizio e commenterà la sentenza pubblicandola in Gazzetta Ufficiale.

10.La proroga temporale della protezione e il rinnovo del marchio

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La registrazione di un marchio ha una durata dieci anni dalla data di pagamento della quota di iscrizione della domanda iniziale

Inoltre, ai sensi dell’articolo 15 CPI, gli effetti della registrazione del marchio, da cui sono trasferiti i diritti esclusivi annessi al marchio, decorrono dal giorno successivo alla data di deposito dell’applicazione.

Ciò significa che una volta che il marchio è stato definitivamente concesso in relazione al marchio italiano, gli effetti della registrazione sono retroattivi alla data della domanda. Poiché l’attestato di registrazione viene normalmente rilasciato dall’UIBM dopo oltre sei mesi (o due/tre anni) dal deposito della domanda, il titolare può in tal modo esercitare il marchio contro il comportamento di terzi nel periodo compreso tra deposito della domanda di registrazione e rilascio del marchio.

Secondo l’art. 16 CPI, la registrazione del marchio deve avvenire ogni dieci anni dalla data di primo deposito, pagamento della quota di iscrizione e presentazione del relativo modulo Timbro entro gli ultimi dodici mesi dalla scadenza o entro sei mesi dalla scadenza, in quest’ultimo caso il pagamento di una bene. Oltre tale termine, il marchio non è rinnovabile e deve essere depositata una nuova domanda di marchio.

Gli effetti della registrazione del marchio in caso di rinnovo decorrono dalla data di scadenza della precedente registrazione.

Come per la domanda iniziale, la domanda di rinnovo può essere presentata online, presso le Camere di Commercio o inviando l’apposito modulo per posta all’UIBM

La domanda di rinnovo deve essere presentata dal titolare del marchio o suo successore legale, che abbia adottato la data di deposito della domanda di rinnovo. In realtà, l’UIBM non verifica la titolarità del marchio in quanto presume che chi presenta la domanda abbia diritto a richiederne la proroga.

La domanda di rinnovo del marchio non deve contenere modifiche o scostamenti rispetto alle domande precedenti. Pertanto, eventuali modifiche devono essere portate all’attenzione dell’Ufficio attraverso apposita richiesta.

Non ci sono restrizioni sulla ricorrenza del rinnovo del marchio. Un marchio registrato ha in realtà una durata illimitata: se il diritto di marchio non è scaduto, la registrazione può essere prorogata a tempo indeterminato garantendo così al titolare un diritto eterno sul marchio.

11. Quanto costa registrare un marchio?

Non è facile ipotizzare astrattamente il costo di registrazione di un marchio italiano in quanto sono molte le variabili che concorrono al calcolo definitivo delle tasse e delle spese amministrative dovute all’UIBM o allo Stato, a seconda dei casi Domanda di iscrizione che si intende depositare presso lo studio.

In generale vanno considerate le seguenti voci di spesa:

a. Imposta di bollo

Nel caso di domanda online, alla domanda di registrazione di marchio deve essere allegata un’imposta di bollo di € 42,00. Per l’invio cartaceo o postale, invece, è richiesta una marca da bollo di € 16,00 per tutte e quattro le pagine (compresi modulistica e allegati).

b. Concessione demaniale

L’importo del canone demaniale, pagabile direttamente all’Agenzia delle Entrate, dipende dalle categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione: € 101,00 Contributo Iscrizione di un bollo individuale comprensivo di uno classe, € 34,00 per ogni classe aggiuntiva. In caso di marchio collettivo, la tariffa per una classe di prodotto è di € 337,00

c. Spese di segreteria

Per le pratiche cartacee le spese amministrative di € 40,00 sono da versare alla Camera di Industria e Commercio, così come per le pratiche postali, oppure € 43,00 più marca da bollo di € 16,00 se è richiesta copia autenticata del verbale di iscrizione.

Non ci sono spese di segreteria per l’archiviazione online.

Sono inoltre previsti ulteriori diritti di segreteria per la richiesta di copie (autentiche, estratti e copie semplici) e per l’invio di documenti da parte dell’UIBM.

d. Spese relative ad una lettera di nomina

  • Domanda in carta semplice con bollo da € 16,00
  • Contributo decrescente demaniale per la lettera di nomina € 34,00.

Ipotizzando una domanda di registrazione di un unico marchio italiano per una sola classe, depositata online da un procuratore o procuratore abilitato con lettera di incarico, richiedendone una semplice copia i cui costi di registrazione ammontano a circa € 200,00.

Qualora si rendesse necessario fornire più categorie di prodotti, richiederne una copia autentica, o assumere ulteriori circostanze che influiscano sul calcolo delle tasse e delle tasse da pagare, il costo di registrazione del marchio aumenterà di conseguenza .

Anche questa ipotesi non comprende il costo di eventuali consulenze tecnico-legali.

12. Registrazione da parte di Professionista Abilitato o Autonomo

Come previsto in fase di presentazione del modulo di registrazione del marchio, la domanda di registrazione può essere presentata direttamente dal richiedente senza il necessità di un rappresentante qualificato deve essere coinvolto oppure

Tuttavia, sebbene la procedura possa sembrare a prima vista semplice e i costi siano relativamente bassi, chi non sceglie di assumere un esperto per eseguire le prove necessarie e per lo sviluppo dell’applicazione il brand può correre numerosi rischi che potrebbero anche vanificare lo spreco di tempo e risorse necessario per muoversi in autonomia.

Poiché, come abbiamo già visto, gli unici soggetti che possono preventivamente rappresentare il richiedente presso l’UIBM sono gli agenti, i consulenti in proprietà industriale iscritti nel relativo regolamento o gli avvocati iscritti all’albo.

Tali soggetti, una volta incaricati dal richiedente di procedere al deposito della domanda di marchio, si occupano di svolgere i controlli necessari a:

  • assicurarsi che il marchio registrato soddisfi i requisiti necessari e sia conforme alla legge;
  • il marchio è rappresentato al meglio per soddisfare le effettive esigenze del richiedente (es. domanda di marchio denominativo, altra domanda di tutela di un marchio figurativo, e anche in questo caso le strategie sono diverse, a seconda del caso se richiedi la registrazione rivendicando specifici colori o, al contrario, rivendicando bianco e nero);
  • individuare le classi ei prodotti/servizi per i quali è opportuno chiedere protezione;
  • cercano la priorità per garantire che il marchio e i prodotti/servizi per i quali si chiede la registrazione non siano contrari

Questi controlli sono necessari perché il richiedente ha poca esperienza e strumenti per valutare la sua domanda di registrazione da un punto di vista tecnico e giuridico.

Infatti, come accennato in precedenza, il controllo delle priorità è fondamentale e non facilmente eseguito da un profano, così come l’identificazione delle classi merceologiche e dei prodotti o servizi per i quali si sta effettuando la registrazione.

Pertanto, rappresentanti e agenti possono verificare che la domanda di marchio sia compilata in modo corretto e accurato, riducendo il rischio di una dichiarazione di inammissibilità o di rigetto da parte dell’UIBM.

Infatti, una volta depositata la domanda di registrazione del marchio, sono poche le modifiche che il nostro sistema permette di annotare o trascrivere senza la necessità di presentare un’altra domanda.

Ai sensi dell’art. 172 CPI, prima che l’UIBM abbia concesso il marchio, il richiedente ha il diritto di rettificare la domanda negli aspetti non essenziali. Ad esempio, sono accettabili:

  • Modifiche molto lievi all’immagine del marchio, se figurativa;
  • – nel caso di marchio denominativo, le modifiche inerenti ai marchi stampati, la cancellazione parziale degli elementi che compongono il marchio denominativo, mentre nessuna ulteriore aggiunta al marchio denominativo con altre parole o lettere, tale da accrescerne il significato falsare;
  • Restrizioni o specifiche dell’elenco di beni/servizi originariamente presentato, senza estensioni consentite.

Inoltre, una volta concessa la registrazione, tutte le modifiche alla registrazione, le deroghe e le restrizioni devono essere portate all’attenzione dell’UIBM attraverso una speciale richiesta di commenti, mentre per i cambi di titolarità del marchio con una richiesta di trascrizione.

Al contrario, eventuali modifiche sostanziali al marchio o richieste di modifica della tutela ricercata in relazione alle classi di prodotti o prodotti/servizi già indicate devono essere effettuate depositando una nuova domanda di marchio, possibilmente divisionale.

Inoltre, il supporto di un rappresentante o di un agente è opportuno se l’UIBM individua punti critici o apre procedimenti di opposizione contro la domanda di registrazione di terzi.

Infine, tutti gli errori nella domanda di marchio determinano una registrazione che non soddisfa le reali esigenze dell’imprenditore o è comunque rischiosa in quanto sarà più facilmente attaccato da terzi che vogliano annullarlo o comunque farlo cancellare.

13. Il marchio UE

Il richiedente che desidera avere un titolo valido su tutto il territorio dell’Unione Europea può richiedere la registrazione del marchio UE.

In questo modo, con un’unica procedura di registrazione e un unico certificato, è possibile ottenere un diritto esclusivo che si estende a tutti gli Stati membri e si estende automaticamente ai nuovi Stati che stanno per entrare nell’Unione Europea . Non è possibile limitare l’estensione territoriale escludendo alcuni Stati membri.

I titolari di una registrazione di marchio italiano possono richiedere l’estensione territoriale entro sei mesi dalla data di deposito della domanda nazionale Estensione all’“Unione Europea” . In questo modo la data del MUE coincide con quella della domanda italiana.

I presupposti e i requisiti della normativa applicabile ai MUE (Unione Europea (UE) 2017/1001) seguono essenzialmente le disposizioni del marchio italiano .

Tuttavia, la presentazione di una domanda di registrazione per l’Unione Europea comporta maggiori rischi in quanto il ricorrente ha in primo luogo il fatto che il precedente art da valutare ai fini della requisito di novità, sicuramente più numeroso che considerando il solo territorio italiano. Anche in questo caso è bene affidarsi all’aiuto di specialisti.

Ci sono differenze anche per quanto riguarda la procedura per la concessione della registrazione di un marchio.

un. Procedura per la registrazione di un marchio UE

La domanda di registrazione del marchio UE può essere presentata in formato elettronico o cartaceo all’EUIPO in una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea . Inoltre, tra le cinque lingue dell’EUIPO, deve essere indicata una seconda lingua, diversa dalla prima, tra: francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco.

Durante l’esame formale della domanda di marchio, tradotto per rendere i dati accessibili in tutti gli Stati membri. Inoltre, l’EUIPO può effettuare una ricerca preventiva su richiesta del richiedente. Se vengono scoperti marchi anteriori identici o simili, l’EUIPO informerà sia il richiedente che i titolari dei diritti anteriori (tramite una lettera di sorveglianza) del risultato della ricerca.

A seguito della pubblicazione nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea, i terzi che ritengono che la domanda di registrazione non debba essere accolta hanno tre mesi di tempo per sollevare obiezioni sull’esistenza di diritti anteriori a loro spettanti avente diritto (aprendo la procedura di opposizione, analoga a quella dinanzi all’UIBM, seppur con differenze), ovvero l’esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.

Se l’esame dell’EUIPO è positivo, non viene proposta opposizione o non vi sono eccezioni di terzi, il procedimento di opposizione si decide a favore del richiedente, pertanto il marchio è registrato e la registrazione è pubblicato .

Se la domanda viene respinta, è ancora possibile convertire la domanda di MUE in registrazioni nazionali purché non vi siano conflitti.

Il titolare acquisisce il diritto esclusivo al segno con la registrazione del marchio. Contrariamente a quanto avviene per il marchio italiano, i diritti conferiti dal marchio dell’Unione Europea possono essere fatti valere nei confronti di terzi solo dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio.

b. Costi per la registrazione di un marchio UE

Con la applicazione elettronica , una domanda di registrazione di un marchio che copre una sola classe di prodotti, 00, costa 850 €.L’indicazione di una seconda classe di prodotto comporta un sovrapprezzo di € 50,00, mentre qualsiasi classe oltre la seconda comporta un sovrapprezzo di € 150,00.

Tuttavia, per quanto riguarda il deposito cartaceo, una domanda di marchio che copre una sola classe di prodotto costa € 1.000,00. L’indicazione di una seconda classe di prodotto comporta un sovrapprezzo di € 50,00, mentre per ogni classe oltre la seconda è dovuto un sovrapprezzo di € 150,00.

14. Estensioni del marchio internazionale e marchi esteri

a. L’estensione internazionale di una registrazione nazionale o comunitaria

Quello che comunemente viene chiamato “marchio internazionale” in realtà non è un marchio con validità internazionale, ma al contrario un marchio nazionale di uno Stato, appartenente al sistema di Madrid, o un marchio dell’Unione Europea la cui registrazione è estesa ad altri Stati designati tra quelli appartenenti al sistema di Madrid. Attualmente fanno parte del programma 122 stati.

La domanda di rinnovo varia a seconda che sia richiesto il rinnovo di un marchio nazionale o di un marchio dell’Unione Europea.

– Rinnovo internazionale di un marchio italiano

La procedura di rinnovo si effettua mediante domanda scritta alla Camera di Commercio, compilando apposito modulo con Imposta di bollo.

L Il rinnovo può avvenire in qualsiasi momento e se il rinnovo avviene entro sei mesi dalla data di deposito nazionale, la data del marchio internazionale coincide con quella del deposito nazionale.

– Estensione internazionale di un MUE

La procedura di estensione si effettua attraverso la compilazione e l’invio telematico di apposito modulo tramite il portale ‘EUIPO’

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– Il destino della brand extension internazionale

Nei primi cinque anni della sua vita, il brand internazionale segue il destino di quello nazionale o quello della Unione Europea allargata. Se per qualsiasi motivo il marchio di origine scade, il marchio internazionale corrispondente scadrà automaticamente.

– Spese di rinnovo di un marchio internazionale

Il richiedente deve coprire sia le spese relative alla presentazione del modulo alla Camera di Commercio sia all’EUIPO , una tassa amministrativa fissa spettante all’OMPI nonché le tasse previste da ogni singolo Stato per il quale è richiesta la proroga. Pertanto, le spese sostenute per il rinnovo del marchio internazionale dipendono dagli Stati in cui il marchio deve essere protetto.

b. Marchi esteri

Nel caso in cui il richiedente non abbia interesse, ad esempio, a registrare un marchio UE o un’estensione internazionale in uno degli stati del sistema di Madrid come territorio in cui si chiedere la protezione che si desidera ottenere non rientrerebbe comunque in tali registrazioni, è possibile richiedere una registrazione nazionale direttamente presso l’ufficio marchi dello Stato interessato.

In questo caso, però, è sicuramente opportuno affidarsi a un professionista abilitato a rappresentare il richiedente presso l’anagrafe del territorio designato. Infatti, non solo la normativa potrebbe differire significativamente da quella relativa al marchio italiano oa quello dell’Unione Europea, ma si presenterebbero anche difficoltà in relazione alla gestione dei rapporti con l’Ufficio ed eventuali barriere linguistiche.

Inoltre, non è certo che la normativa applicabile consentirà ai richiedenti residenti fuori dello Stato di depositare domande di marchio che richiedono la delega del potere di rappresentanza a un soggetto nello Stato.

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