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Bonus centri estivi 2021: a chi spetta, importi, come richiederlo entro il 15 luglio | LeggiOggi

Buone notizie per le giovani famiglie con figli di età inferiore ai 14 anni conviventi: l’INPS ha pubblicato nuove linee guida su requisiti, iter applicativi e incompatibilità del Bonus Centro Estivo 2021. L’articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, modificato in sede di trasformazione dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, prevede infatti al comma 6 la possibilità di uno o più premi per servizi di baby sitter e per l’iscrizione documentata ai centri estivi e servizi complementari per bambini fino ad un massimo di 100 euro a settimana per nucleo familiare, per genitori di bambini conviventi.

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Vediamo ora nel dettaglio chi può beneficiare del bonus e con cosa condizioni. Domanda e importi disponibili.

Bonus Campi Estivi 2021: Come funziona

Il Bonus Campi Estivi 2021 è stato introdotto dal Decreto Legislativo 13 marzo 2021 come misura urgente per sostenere i lavoratori con Ragazzi di età inferiore ai 14 anni o con disabilità grave che hanno usufruito dei servizi dei centri estivi.

Okuma: Bonus centri estivi 2021: come richiederlo

Come indicato al comma 6 dell’articolo 2: “Il bonus è corrisposto in alternativa direttamente al richiedente l’iscrizione documentata (dei figli) ai centri estivi nelle zone di cui all’articolo 2 del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzioni educative e ricreative e ai servizi inclusivi o innovativi per la prima infanzia.”

Secondo il medesimo comma, il bonus per comprovata iscrizione centri estivi o servizi complementari per bambini sono affidati direttamente al richiedente in alternativa al bonus baby sitter. Inoltre, contrariamente al bonus baby sitter, viene erogato, su espressa istruzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonostante i seguenti casi:

  • la sospensione attività scolastiche o educative in presenza,
  • la durata del contagio da SARS-CoV-2,
  • la quarantena del bambino disposta dall’ASL.

Bonus Centri Estivi 2021: Chi ha diritto

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Il Bonus Centri Estivi 2021 interessa le seguenti tipologie di lavoratori:

  • Dipendenti che operano esclusivamente in gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge n. 335;
  • I lavoratori autonomi iscritti all’amministrazione speciale dell’INPS;
  • I lavoratori autonomi iscritti ai fondi professionali autonomi non gestiti dall’INPS, previa comunicazione da parte delle relative casse previdenziali nel numero dei beneficiari;
  • Personale di sicurezza, difesa, soccorso pubblico e polizia locale impiegato per i bisogni legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • Operatori sanitari, pubblici e privati ​​accreditati, appartenenti alle categorie degli operatori sanitari, assistenti sociali e assistenti sociali.

Le prestazioni sono dovute in presenza di figli conviventi di età pari o superiore a 14 anni o figli disabili in una situazione di comprovata gravità, indipendentemente dall’età il bambino.

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Bonus centro estivo 2021: come richiederlo

Con messaggio 2433 del 28 giugno, l’INPS informa che la domanda per il bonus centro estivo 2021 può essere presentata fino al 15 luglio 2021 per le settimane di visita dei centri estivi e dell’integrazione bambini offerte fino al 30 agosto 2021 in una delle due seguenti modalità:

  • WEB APPLICATION – disponibile sul portale istituzionale www.inps.it nel seguente percorso: “Benefits and Services” Nella domanda deve essere indicato anche il codice fiscale o la partita IVA del centro estivo o della struttura prescelta, nonché la tipologia di struttura da selezionare tra le seguenti indicazioni del nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali:

    • centri e attività diurne (L);
    • Centri educativi e ricreativi (LA);
    • Sala giochi (L1);
    • Centri di Aggregazione Sociale (LA2);
    • Centri per le famiglie (LA3);
    • Centri diurni della previdenza sociale (LA4);
    • Centri diurni estivi (LA5);
    • Asili nido e offerte per la prima infanzia (LB);
    • Asilo (LB1);
    • Offerte integrative o innovative per la prima infanzia (LB2);
    • Offerte integrative o innovative per la prima infanzia: Sale giochi (LB2 .2 );
    • Offerte integrative o innovative per la prima infanzia: centri genitore-figlio (LB2.3).

    Bonus centri estivi 2021: importi

    L’INPS riconosce un contributo a tale o parziale copertura dei costi per la frequenza di un centro estivo diurno in Italia da giugno a settembre, a partire da:

    • almeno 5 giorni (una settimana);
    • un massimo di 20 giorni (4 settimane).

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    Il Bonus Centri Estivi 2021 prevede quindi un importo massimo settimanale di 100 euro per un massimo di quattro settimane, che può essere accreditato direttamente al richiedente.

    Secondo il Bando Inps strong> emesso il 25 maggio 2021 per il Bonus Centri Estivi: “Il valore del contributo spettante al beneficiario è quanto Percentuale dell’importo più basso del contributo massimo da versare (pari a un massimo di € 100,00 a settimana) e del costo settimanale del centro estivo a carico del richiedente in relazione al valore ISEE di la famiglia a cui appartengono. Come indicato nella tabella seguente:

    VALORE ISEE DEL FAMIGLIARE PERCENTUALE DI RICONOSCIMENTO RISPETTO AL MASSIMO POSSIBILE fino a € 8.000,00 100% da € 8.000,01 a € 24.000,00 95% da 24.000 €,01 fino a € 32.000,00 Il il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e agli assegni familiari è fornito da:

    • accreditando un conto corrente bancario o postale,
    • accredito sul libretto postale,
    • Carta prepagata con IBAN,
    • Bonifico con domicilio Poste Italiane.

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    Bonus Centri Estivi 2021: Incompatibilità

    Il bonus può essere utilizzato solo se l’altro genitore non fa affidamento su altre misure di tutela afferra o se ne va, e può in alternativa essere messo a disposizione di entrambi i genitori purché negli stessi giorni della settimana prescelta non si verifichi una delle seguenti condizioni:

    • il lavoro è svolto in un modo agile;
    • l’altro genitore non ha un’attività lucrativa o è sospeso dal lavoro o percepisce altri mezzi di sostegno al reddito;
    • i genitori hanno usufruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 2 del D.lgs 30/2021.

    Tieni presente che anche questo bonus non è compatibile con l’utilizzo del Bonus Presepe

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