Come

Ass. Promozione Sociale

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Scopri i nostri suggerimenti per avviare un’associazione di supporto sociale

Per formare e aprire un’associazione di supporto sociale, devi:

Okuma: Come costituire un associazione di promozione sociale

  • Costituzione di un’associazione con almeno sette soci fondatori per il solo o principale esercizio di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 117/2017 (Terzo Settore Codice), per il perseguimento senza scopo di lucro di scopi civili, solidali e sociali. Di solito i membri fondatori formano il primo consiglio;
  • predisporre in duplice originale l’atto costitutivo e gli statuti necessari alla costituzione di un’associazione di promozione sociale, inserendo tutti i requisiti e gli statuti previsti dal Codice del Terzo Settore;
  • contattare l’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’associazione (indispensabile per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal nostro sistema). Occorre richiedere l’assegnazione del Codice Fiscale, versare la quota di iscrizione ed infine presentare in duplice iscrizione atto costitutivo e atto costitutivo (la procedura è quella della “trascrizione di atti privati” e nessun intervento di un notaio è obbligatorio). ;
  • presentare la domanda di iscrizione all’Albo Nazionale Unificato degli Enti del Terzo Settore attraverso l’apposito portale web attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
  • una volta iscritti all’albo si avere la procedura per l’apertura di un’associazione di sviluppo sociale.

Le associazioni di sviluppo sociale sono, ai sensi del Codice del Terzo settore, le istituzioni del terzo settore, costituite in forma di associazione da parte di un numero non inferiore a sette persone fisiche, per l’esercizio di una o più attività di interesse generale a beneficio dei propri collaboratori, dei propri familiari o di terzi per il perseguimento di scopi assistenziali, civici, solidaristici e di utilità sociale, utilizzando principalmente l’attività di volontariato dei suoi membri.

Le Associazioni di Promozione Sociale sono quindi classificate come un sottoinsieme di Enti del Terzo Settore e sono soggette a determinate regole o regolamenti, vincoli specifici e ad alcuni benefici fiscali aggiuntivi rispetto all’E.T.S. (Ricordiamo però che per l’insediamento di queste ultime sono sufficienti tre e non sette.)

Per quanto riguarda l’esercizio delle attività di interesse generale si fa rinvio all’art. 5 del Codice del Terzo settore, che ha un ampio spettro di iniziative. In ogni caso, le associazioni di promozione sociale sembrano orientate allo svolgimento di attività rivolte ai propri soci ea terzi nel campo della cultura, del tempo libero e del tempo libero, alla tutela e valorizzazione del territorio, alla promozione delle tradizioni locali, ecc.

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L’attività dell’Associazione per lo sviluppo sociale deve essere svolta avvalendosi dei servizi dei volontari affiliati. Il volontariato non può essere in alcun modo remunerato e solo le spese sostenute per lo svolgimento dell’attività possono essere rimborsate nei limiti precedentemente fissati. La qualità del volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di attività dipendente o autonoma e con qualsiasi altro rapporto economico con l’organizzazione di appartenenza del volontario.

L’associazione per lo sviluppo sociale può, tuttavia, assumere dipendenti, essere lavoratori autonomi o meno Prestare servizi di lavoro, anche tra propri dipendenti, solo se ciò è necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non deve superare il 50% del numero dei volontari o il 5% del numero dei dipendenti.

Assumendo che la nuova disciplina prevista dal Codice per il terzo settore sarà particolarmente conveniente allo status di APS. Infatti, la regola generale prevista dalla nuova normativa tiene conto solo delle attività non commerciali, fornite gratuitamente o dietro pagamento di canoni non eccedenti il ​​costo dell’organizzazione dell’attività stessa. Inoltre, il Codice del Terzo settore prevede un’eccezione per l’APS, secondo cui non vengono prese attività direttamente attuative delle finalità statutarie, per le quali i soci versano un determinato compenso, che può anche eccedere lo sforzo organizzativo dell’attività in considerazione

Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che le associazioni di promozione sociale aderenti alle attività di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) della legge n.287 (Enti Nazionali di Promozione Sociale), le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, la gestione di cibi o bevande nei luoghi in cui si svolge l’attività istituzionale dei bar e di esercizi assimilati, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • Tale attività è strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione delle finalità istituzionali ed è svolta nei confronti dei dipendenti e i loro familiari conviventi;
  • per lo svolgimento di tale attività, nessun mezzo di pubblicità o comunque la diffusione di informazioni a terzi diversi dai dipendenti.

Tuttavia, affermiamo che la possibilità di servire cibi e bevande ai membri è secondaria rispetto allo svolgimento di un iter amministrativo burocratico e al rispetto di determinati requisiti. Puoi trovare maggiori informazioni su questo in questa pagina.

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Si segnala che la nuova normativa prevede che gli uffici e i locali siano utilizzati dagli Enti del Terzo Settore (tra APS e Circoli) ove si svolge l’attività istituzionale, con tutte le destinazioni d’uso, indipendentemente dalla destinazione urbana, fintanto che non sono di natura produttiva Gli statuti di tutti gli ETS devono indicare il nome dell’ente; la mancanza di profitto e gli obiettivi civici, solidali e sociali perseguiti; l’attività di interesse generale, che è l’oggetto sociale della società; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell’eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le regole che disciplinano l’organizzazione, l’amministrazione e la rappresentanza della società; i diritti e gli obblighi dei membri; le condizioni per l’ammissione di nuovi membri e la relativa procedura secondo criteri non discriminatori coerenti con gli obiettivi perseguiti e l’attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi obbligatori della società e, se necessario, del preposto alla revisione legale dei conti; le regole sul trasferimento delle attività residue allo scioglimento o alla scadenza; la durata dell’istituto, se del caso; le regole di funzionamento dell’ente. In caso di contraddizione tra le clausole dello statuto e quelle dello statuto, prevale quest’ultimo.

NOTA IMPORTANTE: La domanda di iscrizione all’albo del Terzo Settore necessita di una particolare attenzione da parte degli organi controllati da provvederanno gli uffici provinciali competenti. Lo statuto e lo statuto devono essere conformi ai requisiti del D.Lgs. 117/2017 e le attività devono essere conformi a quanto consentito dalla presente legge. Inoltre, devono essere osservate le linee guida e le raccomandazioni delle diverse regioni. In questo senso si consiglia l’assistenza di un consulente per non rischiare che la domanda venga respinta, con la conseguenza che gli statuti già iscritti all’Agenzia delle Entrate dovranno essere modificati.

Maggiori informazioni sulla Direzione delle associazioni di sviluppo sociale Rimandiamo agli articoli della relativa sezione: costituzione di un’associazione di sviluppo sociale, gestione di un’associazione di sviluppo sociale, tassazione delle associazioni di sviluppo sociale

avv. Nicola Ferrante (aggiornato al 2022)

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