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Consiglio regionale nell&039Enciclopedia Treccani

Il Consiglio regionale è l’organo consultivo rappresentativo della regione (art. 121, comma 2, Cost.). Insieme al presidente di distretto e al consiglio di distretto, costituisce uno dei tre organi costituzionalmente obbligatori della regione (articolo 121 comma 1 della costituzione).

Fino al 1999, il consiglio regionale era senza dubbio il più importante di questi tre organi, poiché esercitava più di ogni altro la leadership politico-amministrativa regionale (indirizzo politico): era in consiglio di governo eleggere il presidente del consiglio regionale e di richiamarlo con mozione di sfiducia, così come il Consiglio direttivo è sempre stato l’organo che aveva non solo potere legislativo (legislature statali) ma anche poteri regolatori attribuiti alle regioni.

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Il consiglio regionale dopo la l. costi. 3/2001. – Le riforme costituzionali del triennio 1999-2001 (Legge Costituzionale n. 1/1999; Legge Costituzionale n. 2/2001; Legge Costituzionale n. 3/2001) hanno inciso sul ruolo complessivo e sull’individuo funzioni di tale organo all’interno delle regioni con autonomia ordinaria: esso infatti ha molti poteri a favore del presidente del consiglio regionale (che tende ad essere eletto a suffragio universale diretto) e del consiglio regionale stesso (tende ad avere il potere di deliberare regolamenti regionali); può proporre una mozione di sfiducia al Presidente del Consiglio regionale (art. 126, comma 2, Cost.), ma se eletto a suffragio universale diretto, il voto su tale mozione di sfiducia segue automaticamente il suo scioglimento ( cosiddetto simul stabunt, simul cadent principio). D’altra parte, il Consiglio regionale ha ora poteri statutari esclusivi (art. 123 Cost.) e ha conosciuto un significativo ampliamento dei poteri legislativi regionali (art. 117, commi 3 e 4 Cost.). Oltre a questi compiti, i consigli regionali hanno ulteriori poteri costituzionali: iniziativa legislativa provinciale (artt. 71 e 121 comma 2 della costituzione; procedura legislativa); la richiesta di un referendum abrogativo (art. 75 Cost.) e costituzionale (art. 138 Cost.; revisione costituzionale); l’elezione dei deputati regionali che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, comma 2 Cost.).

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Le opzioni relative alla forma del governo statale – in particolare l’elezione del presidente del consiglio regionale in elezioni politiche dirette o da parte del consiglio regionale – e il numero dei membri del consiglio regionale restano soggette a lo statuto regionale, comprese le modalità di elezione del consiglio regionale (sistema elettorale), nonché la durata degli organi elettivi e i casi di ineleggibilità e incompatibilità dei consiglieri regionali, del Presidente e degli altri membri del Comitato Direttivo disciplinato da una legge regionale, nel rispetto dei principi fondamentali della normativa nazionale (art. 122 comma 1 Cost.) . La legge di attuazione di tale norma costituzionale (Legge n. 165/2004) prevede che nel caso di elezione diretta del Presidente del Consiglio regionale le elezioni del Consiglio regionale siano contestuali, mentre nel caso di un elezione del Presidente del Consiglio regionale, la sua elezione avviene al più tardi novanta giorni dopo l’elezione del consiglio regionale.

Per quanto riguarda il sistema elettorale (elezioni), la legge n. 165/2004 si limita a stabilire il principio che il sistema elettorale eletto faciliti la formazione di maggioranze stabili all’interno della stalla garantendo la rappresentanza delle minoranze . Inoltre, a favore dei consigli regionali – analogamente a quanto già previsto per i parlamentari (rappresentanza politica) – viene riconosciuto il principio del divieto di mandato obbligatorio al fine di garantirne la libertà e l’indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni, ma rafforzato dalla previsione costituzionale dell’indiscutibilità dei pareri espressi e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni (art. 122, comma 4, Cost.). la l Infine, il n.165/2004 fissa in cinque anni la durata massima del Consiglio regionale, salvo scioglimento anticipato.

Il Consiglio regionale può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Repubblica se commette atti incostituzionali o gravi violazioni della legge, ovvero per motivi di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una commissione per gli affari regionali composta da deputati e senatori (art. 126, comma 1, Cost.).

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Come tutti gli organi collegiali con funzione rappresentativa-consultiva, il consiglio regionale è internamente suddiviso in gruppi consiliari, sulla base dei quali si formano le varie commissioni; Stabilisce un proprio regolamento per l’organizzazione dei suoi lavori ed elegge un presidente e una presidenza (art.

Sono state emanate disposizioni speciali per i consigli delle regioni ad autonomia differenziata (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Altro Adige/Alto Adige e Valle d’Aosta/Valle d’Aosta; Regione) la l. costi. 2/2001. Si segnala, infine, che alcuni Consigli regionali (Liguria e Marche), nell’esercizio delle proprie attribuzioni statutarie, hanno tentato di mutare denominazione e qualificarsi come “Parlamento Regionale”, ma il tentativo è stato dichiarato illegittimo dalla Magistratura Costituzionale; mentre ciò è avvenuto in altre regioni (Emilia-Romagna: «Consiglio Regionale – Assemblea Legislativa Regionale»).

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